IMPIANTI TECNOLOGICI E SERVIZI MERENDA

IMPIANTI TECNOLOGICI E SERVIZI MERENDA

Merenda

Normativa impianti a biomassa

Per quanto riguarda l'installazione delle caldaie a biomassa (a legna, cippato o pellet) è importante conoscere la normativa degli impianti a biomassa di riferimento in merito alla sicurezza dell'impianto e la prevenzione incendi.

Le norme di riferimento per la sicurezza dell'impianto o caldaia a biomassa quali le caldaia a pelletcaldaie a legnacaldaie a cippato sono:
- D.M. 1 dicembre 1975
- Raccolta R, ediz 1982 e 2005
- Raccolta H, ediz. 1982
- D.M. 22 gennaio 2008 n° 37
- UNI EN 303-5
- Norme UNI

Mentre le principali norme che riguardano la prevenzione incendi sono:
- D.M. 16 dicembre 1982
- D.P.R. 12 gennaio 1998 n° 37
- D.lgs 81/08
- Norme UNI

Quando si procede all'installazione di un impianto a biomassa (sia per caldaie a legna che a pellet o a cippato) dobbiamo sapere che suddette norme prevedono la redazione e la trasmissione di documenti di tipo diverso, a seconda della potenza della centrale termica. I principali documenti da redigere sono riportati nella seguente tabella.

POTENZADOCUMENTORILASCIATO DA
< 35 kWDichiarazione di conformità Installatore
Libretto impiantoManutentore
Rapporto di controllo tecnico
35 < 116Dichiarazione di conformitàInstallatore
Libretto impiantoManutentore
Rapporto di controllo tecnico
Denuncia impianto I.S.P.E.S.L.Responsabile dell’impianto
116 < 232Dichiarazione di conformitàInstallatore
Libretto impiantoManutentore
Rapporto di controllo tecnico
Denuncia impianto I.S.P.E.S.L.Responsabile dell’impianto
Certificato prevenzione incendi
232 < 350Dichiarazione di conformitàInstallatore
Libretto impiantoManutentore
Rapporto di controllo tecnico
Denuncia impianto I.S.P.E.S.L.Responsabile dell’impianto
Certificato prevenzione incendi
> 350 kWDichiarazione di conformitàInstallatore
Libretto impiantoManutentore
Rapporto di controllo tecnico
Denuncia impianto I.S.P.E.S.L.Responsabile dell’impianto *
Certificato prevenzione incendi

(*) Il responsabile dell’impianto, come definito dal D.P.R. 412/93, è:
 • l’occupante dell’immobile a qualsiasi titolo nel caso di impianti individuali;
• l’amministratore del condominio nel caso di impianti centralizzati;
• l’amministratore nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche;
• il terzo responsabile nel caso di affidamento ad un’impresa qualificata;
• in tutti gli altri casi la responsabilità ricade comunque sul proprietario.

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